Art. 9

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

In vigore dal 19 dic 2012
Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi 1.   Gli Stati membri interessati cooperano ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo e ispezione. 2.   Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati. 3.   Gli Stati membri possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo e ispezione.
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Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi (Art. 9 Decisione (UE) 2012/807) — Testo vigente | Portale Normativo