Art. 3
In vigore dal 18 dic 2012
1. Le categorie delle patenti di guida rilasciate prima dell’attuazione della direttiva 2006/126/CE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti di cui all’allegato, senza sostituzione della patente. Possono essere applicate determinate restrizioni, che sono indicate nell’allegato per la relativa abilitazione.
2. Quando una patente di guida viene sostituita con una patente di modello UE, quale definito nell’allegato I della direttiva 2006/126/CE, al titolare devono essere garantiti diritti equipollenti come indicato nell’allegato.
3. I codici impiegati per indicare le limitazioni nelle categorie corrispondenti riportate nelle tabelle sono i codici UE armonizzati di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE.
4. Il principio del reciproco riconoscimento di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE non si applica alle categorie nazionali delle patenti di guida.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:21(01):oj#art-3