Art. 1
In vigore dal 17 dic 2012
La decisione 2007/767/CE è modificata come segue:
1)
l’, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«La deroga di cui all’ si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell’allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2007 e il 31 dicembre 2013.»;
2)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1o dicembre 2007 al 31 dicembre 2013.»;
3)
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:806:oj#art-1