Art. 1

In vigore dal 17 dic 2012
La decisione 2007/767/CE è modificata come segue: 1) l’, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «La deroga di cui all’ si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell’allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2007 e il 31 dicembre 2013.»; 2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 La presente decisione si applica dal 1o dicembre 2007 al 31 dicembre 2013.»; 3) l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
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