Art. 2
In vigore dal 11 dic 2012
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’accordo e all’articolo 26, paragrafo 2, del protocollo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo e dal protocollo (3).
Storico versioni
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