Art. 1
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
In vigore dal 11 dic 2012
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate, soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2013 a partire da fonti esterne sono le seguenti:
Sostanze controllate
Quantitativo
(in potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential — in kg)
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)
22 033 000,00
Gruppo III (halon)
18 222 010,00
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)
9 295 220,00
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)
1 500 001,50
Gruppo VI (bromuro di metile)
870 120,00
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)
1 869,00
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)
5 314 106,00
Gruppo IX (bromoclorometano)
294 012,00
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2012:782:oj#art-1