Art. 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

In vigore dal 7 dic 2012
Nuove tecnologie e reti informatiche 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, il contributo dell’Unione è limitato a 1 000 000 EUR nel caso di investimenti effettuati dalle autorità degli Stati membri e a 250 000 EUR nel caso di investimenti privati. Il numero massimo totale di progetti relativi alla tracciabilità realizzati da operatori privati è di 8 per Stato membro e per decisione di finanziamento. 3.   Per poter beneficiare del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, tutti i progetti cofinanziati a norma della presente decisione soddisfano i requisiti applicabili previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
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Nuove tecnologie e reti informatiche (Art. 3 Decisione (UE) 2012/830) — Testo vigente | Portale Normativo