Art. 5
Cooperazione
In vigore dal 6 dic 2012
Cooperazione
1. Gli Stati membri e la Turchia si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano influire sull’applicazione della presente decisione.
2. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Turchia si prestano assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. L’assistenza amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e della Turchia possono concordare il rimborso di alcune spese.
3. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Turchia possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti.
4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all’informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.
5. Le persone cui si applica la presente decisione informano quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o della Turchia, ove quest’ultima sia lo Stato competente, e dello Stato membro di residenza o della Turchia, ove quest’ultima sia lo Stato di residenza, in merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni a norma della presente decisione.
6. La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l’applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto interno. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.
7. Gli Stati membri e la Turchia possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l’istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi di cui alla presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al Consiglio di associazione.
Storico versioni
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