Art. 11

Disposizioni transitorie

In vigore dal 6 dic 2012
Disposizioni transitorie 1.   La presente decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua data di entrata in vigore. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di entrata in vigore. 3.   Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o del luogo di residenza dell’interessato sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale. 4.   Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualunque Stato membro o di San Marino concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti. 5.   Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 4, i diritti non decaduti o prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro o di San Marino.
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Disposizioni transitorie (Art. 11 Decisione (UE) 2012/775) — Testo vigente | Portale Normativo