Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 dic 2012
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione, s’intende per
a) «accordo»: l’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro;
b) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 quale si applica negli Stati membri dell’Unione europea;
c) «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009;
d) «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;
e) «lavoratore»:
i)
ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi dell’, lettera a), del regolamento;
ii)
ai fini della legislazione di San Marino, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione;
f) «familiare»:
i)
ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell’, lettera i), del regolamento;
ii)
ai fini della legislazione di San Marino, un familiare ai sensi di tale legislazione;
g) «legislazione»:
i)
per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell’, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione;
ii)
per quanto riguarda San Marino, la legislazione applicabile a San Marino relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione;
h) «prestazioni»:
i)
per quanto riguarda gli Stati membri, le prestazioni ai sensi dell’ del regolamento;
ii)
per quanto riguarda San Marino, le prestazioni corrispondenti applicabili all’interno di San Marino;
i) «prestazioni esportabili»:
i)
per quanto riguarda gli Stati membri:
—
pensioni di vecchiaia,
—
pensioni ai superstiti,
—
pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
—
pensioni d’invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
ai sensi del regolamento, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato X del regolamento;
ii)
per quanto riguarda San Marino, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione di San Marino, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato I della presente decisione;
2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato a essi attribuito:
a)
per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;
b)
per quanto riguarda San Marino, nella legislazione pertinente applicabile a San Marino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:775:oj#art-1