Art. 11
Disposizioni transitorie
In vigore dal 6 dic 2012
Disposizioni transitorie
1. La presente decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua entrata in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
3. Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o del luogo di residenza dell’interessato sono liquidate o ripristinate su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualunque Stato membro o del Montenegro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 4, i diritti non decaduti o prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro o del Montenegro.
Storico versioni
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