Art. 2

In vigore dal 29 nov 2012
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto dall’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (4).
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/66 — Testo vigente | Portale Normativo