Art. 8

Consiglio di amministrazione di EURES

In vigore dal 26 nov 2012
Consiglio di amministrazione di EURES 1.   Il consiglio di amministrazione di EURES assiste la Commissione, l’ufficio europeo di coordinamento e gli uffici di coordinamento nazionali nella promozione e nella supervisione dello sviluppo di EURES. 2.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. 3.   Se le attività di EURES in uno Stato membro sono sovvenzionate da uno strumento finanziario dell’UE come il Fondo sociale europeo, l’organismo nazionale che eroga il finanziamento può, se necessario, essere associato. 4.   I rappresentanti delle organizzazioni europee delle parti sociali sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in veste di osservatori. 5.   Il consiglio di amministrazione stabilisce i suoi metodi di lavoro e adotta il suo regolamento interno. Il presidente lo convoca generalmente due volte all’anno. Il consiglio formula i suoi pareri a maggioranza semplice. 6.   Il consiglio di amministrazione è presieduto da un rappresentante dell’ufficio europeo di coordinamento che provvede ai compiti di segreteria. 7.   La Commissione consulta il consiglio di amministrazione di EURES su questioni concernenti la pianificazione strategica, lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle attività di cui alla presente decisione, compresi: a) la Carta EURES, in conformità all’; b) le strategie, gli obiettivi operativi e i programmi di lavoro della rete EURES; c) le relazioni della Commissione previste dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 492/2011.
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