Art. 1

In vigore dal 22 nov 2012
Il diidrocapsiato di cui all’allegato I può essere immesso sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di uso di cui all’allegato II, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
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