Art. 2
In vigore dal 22 nov 2012
La denominazione della lattoferrina bovina autorizzata dalla presente decisione, sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «lattoferrina da latte vaccino».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:725:oj#art-2