Art. 3

Disposizioni transitorie per la Lituania

In vigore dal 21 nov 2012
Disposizioni transitorie per la Lituania 1.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Lituania solo relativamente ai procedimenti avviati, nonché agli accordi di cui all’ di detto regolamento conclusi, a partire dal 22 maggio 2014. Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 22 maggio 2014 sono efficaci per la Lituania, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010. 2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per la Lituania gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima del 22 maggio 2014.
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Disposizioni transitorie per la Lituania (Art. 3 Decisione (UE) 2012/714) — Testo vigente | Portale Normativo