Art. 1

In vigore dal 21 nov 2012
La decisione 2008/971/CE è così modificata: 1) all’, il primo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione determina le condizioni di importazione nell’Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati” e “qualificati” prodotti in un paese terzo figurante nell’allegato I.»; 2) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sementi e postime appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati” e “qualificati” delle specie di cui all’allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell’allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell’allegato II della presente decisione siano soddisfatte.»; 3) all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il fornitore responsabile dell’importazione di sementi e postime nell’Unione informa preliminarmente all’importazione l’organismo ufficiale dello Stato membro d’importazione. Prima dell’immissione in commercio di tali materiali, l’organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE.»; 4) gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:1104:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo