Art. 8
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 21 nov 2012
Monitoraggio e valutazione
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione. Tale relazione funge da base per le future politiche, misure e azioni dell’Unione in questo ambito. Sulla base dell’esperienza maturata con l’anno europeo dei cittadini, tale relazione presenta altresì idee e migliori prassi sulle modalità per informare meglio i cittadini dei loro diritti, anche dopo la conclusione dell’anno europeo dei cittadini.
Storico versioni
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