Art. 8

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 21 nov 2012
Monitoraggio e valutazione Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione. Tale relazione funge da base per le future politiche, misure e azioni dell’Unione in questo ambito. Sulla base dell’esperienza maturata con l’anno europeo dei cittadini, tale relazione presenta altresì idee e migliori prassi sulle modalità per informare meglio i cittadini dei loro diritti, anche dopo la conclusione dell’anno europeo dei cittadini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:1093:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Monitoraggio e valutazione (Art. 8 Decisione (UE) 2012/1093) — Testo vigente | Portale Normativo