Art. 3
In vigore dal 19 nov 2012
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione delle attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è pari a 1 860 000 EUR;
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione;
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il BAFA. L’accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità;
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo.
Storico versioni
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