Art. 6
In vigore dal 14 nov 2012
1. L’Agenzia pubblica nel suo sito web l’elenco dei codici di cui alle parti 9, 10, 11, 12 e 13 dell’appendice 6 dell’allegato della decisione 2007/756/CE.
2. L’Agenzia tiene aggiornati gli elenchi di codici di cui al paragrafo 1 e informa la Commissione circa eventuali modifiche ad essi apportate. La Commissione informa gli Stati membri sull’evoluzione di detti elenchi attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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