Art. 2

In vigore dal 13 nov 2012
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla trasmissione delle note diplomatiche di cui all’ dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo (4).
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Art. 2 Decisione (UE) 2012/828 — Testo vigente | Portale Normativo