Art. 3

In vigore dal 13 nov 2012
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 3 è pari a 1 030 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l’USA deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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