Art. 4

Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato

In vigore dal 8 nov 2012
Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato 1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specificato sulle piante di riso e, se del caso, su altri vegetali specificati in campi e in corsi d’acqua. Gli Stati membri notificano i risultati di tali ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno. 2.   Se l’organismo specificato è rinvenuto o si sospetta che sia presente in campi e in corsi d’acqua, esso va immediatamente notificato agli enti ufficiali competenti.
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Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato (Art. 4 Decisione (UE) 2012/697) — Testo vigente | Portale Normativo