Art. 4
Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato
In vigore dal 8 nov 2012
Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specificato sulle piante di riso e, se del caso, su altri vegetali specificati in campi e in corsi d’acqua.
Gli Stati membri notificano i risultati di tali ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Se l’organismo specificato è rinvenuto o si sospetta che sia presente in campi e in corsi d’acqua, esso va immediatamente notificato agli enti ufficiali competenti.
Storico versioni
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