Art. 1

In vigore dal 6 nov 2012
La decisione 2012/88/UE è modificata come segue: 1) l’articolo 6 è soppresso; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Nell’applicare la STI di cui all’allegato III della presente decisione, si applica uno dei due gruppi di specifiche elencati nella tabella A 2 dell’allegato A. Le specifiche della baseline 3 sono mantenute per consentire ai treni equipaggiati con ERTMS/ETCS conforme alla baseline 3 di circolare su linee dotate di ERTMS/ETCS di baseline 2 senza ulteriori restrizioni tecniche od operative.»; 3) l’allegato A è sostituito dall’allegato I della presente decisione; 4) l’allegato G è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
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