Art. 1
In vigore dal 6 nov 2012
La decisione 2012/88/UE è modificata come segue:
1)
l’articolo 6 è soppresso;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 6 bis
Nell’applicare la STI di cui all’allegato III della presente decisione, si applica uno dei due gruppi di specifiche elencati nella tabella A 2 dell’allegato A. Le specifiche della baseline 3 sono mantenute per consentire ai treni equipaggiati con ERTMS/ETCS conforme alla baseline 3 di circolare su linee dotate di ERTMS/ETCS di baseline 2 senza ulteriori restrizioni tecniche od operative.»;
3)
l’allegato A è sostituito dall’allegato I della presente decisione;
4)
l’allegato G è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:696:oj#art-1