Art. 2

In vigore dal 5 nov 2012
1.   Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda terrestre 2 GHz accoppiata per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione, nel rispetto dei parametri fissati in allegato, entro il 30 giugno 2014, ovvero ogniqualvolta, in data precedente, l’articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE è applicato a un diritto esistente o alla concessione di nuovi diritti ad utilizzare in tutto o in parte la banda terrestre 2 GHz accoppiata. 2.   In deroga al paragrafo 1 e a norma dell’, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione che possono includere meccanismi di ripartizione dello spettro radio e che scadono entro il 24 maggio 2016. 3.   Gli Stati membri si accertano che i sistemi di cui al paragrafo 1 diano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti. 4.   Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti.
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