Art. 2

In vigore dal 29 ott 2012
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/36 — Testo vigente | Portale Normativo