Art. 1
In vigore dal 23 ott 2012
Il vicepresidente della Corte sostituisce il presidente della Corte nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dagli articoli 39, primo comma, e 57 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dagli articoli da 160 a 166 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
In caso di impedimento del vicepresidente, le funzioni menzionate nel comma precedente sono esercitate da uno dei presidenti delle sezioni di cinque giudici o, in mancanza, da uno dei presidenti delle sezioni di tre giudici o, in mancanza, da uno degli altri giudici, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 7 del regolamento di procedura.
Storico versioni
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