Art. 5
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti
In vigore dal 23 ott 2012
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti
Negli allevamenti di bovini che beneficiano di una deroga individuale il quantitativo annuale di effluente di allevamento applicato sul terreno, compreso quello emesso dagli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente di allevamento contenente 230 kg di azoto per ettaro, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1)
l’apporto complessivo di azoto corrisponde all’assorbimento di nutrienti della coltura considerata, tenuto conto dell’azoto rilasciato dal suolo. Per tutte le colture in nessun caso si devono superare i massimali standard d’applicazione per l’azoto stabiliti dal programma d’azione. I massimali standard d’applicazione per l’azoto sono fissati almeno ad un livello inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico;
2)
ciascun allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale prepara, per l’intera superficie coltivabile, un piano di fertilizzazione che deve essere conservato nell’azienda. Esso copre il periodo dal 1o agosto al 31 luglio dell’anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:
a)
il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle particelle coltivate a colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate e delle particelle coltivate ad altre colture, nonché una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli terreni;
b)
il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli;
c)
il calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda;
d)
la descrizione del trattamento dell’effluente, se presente, e le caratteristiche attese dell’effluente trattato;
e)
la quantità, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;
f)
il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per parcella individuale;
g)
il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;
h)
il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella;
i)
l’indicazione dei tempi di applicazione dell’effluente e dei fertilizzanti chimici.
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate;
3)
ogni allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale presenta un resoconto della fertilizzazione alle autorità competenti, compresi i quantitativi applicati dell’effluente e dei fertilizzanti azotati, entro la fine di marzo di ogni anno;
4)
analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nello strato arabile sono effettuate da ogni allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale, al fine di garantire una fertilizzazione accurata. Per ogni area dell’azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, occorre effettuare analisi e campionamenti almeno una volta ogni quattro anni. È necessario eseguire almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo; i risultati dell’analisi del contenuto di azoto e fosforo nello strato arabile sono a disposizione presso l’allevamento di bovini che beneficia di una deroga;
5)
è vietato applicare effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
Storico versioni
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