Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 18 ott 2012
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-IR162-4;
b)
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-IR162-4;
c)
prodotti, diversi da a) e b), contenenti granturco SYN-IR162-4 o da esso costituiti, per tutti gli usi, ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:651:oj#art-2