Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 18 ott 2012
Autorizzazione Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-IR162-4; b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-IR162-4; c) prodotti, diversi da a) e b), contenenti granturco SYN-IR162-4 o da esso costituiti, per tutti gli usi, ad eccezione della coltivazione.
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Autorizzazione (Art. 2 Decisione (UE) 2012/651) — Testo vigente | Portale Normativo