Art. 1

In vigore dal 15 ott 2012
La decisione 2010/413/PESC del Consiglio è così modificata: 1) è aggiunto l' articolo seguente: "Articolo 3 sexies 1.   Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di gas naturale iraniano. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti all'assicurazione e alla riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di gas naturale iraniano. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti per la fornitura di gas naturale di uno Stato diverso dall'Iran a uno Stato membro dell'UE."; 2) l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente: "Articolo 4 ter 1.   Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012. 2.   I divieti di cui all'articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri. 3.   Il divieto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012. 4.   I divieti di cui all'articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri. 5.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione. 6.   I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione."; 3) sono aggiunti gli articoli seguenti: "Articolo 4 sexies 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, che sono di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che sono di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, siano essi originari o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2.   Sono altresì vietate: a) la fornitura all'Iran di assistenza o formazione tecnica e di altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1; b) la fornitura all'Iran di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura o il trasferimento di prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 septies I divieti di cui all'articolo 4 sexies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 4 octies 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale settore, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi, siano esse originarie o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave non posseduta né controllata dall'Iran che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore. 3.   Sono altresì vietate: a) la fornitura all'Iran di assistenza o formazione tecnica e di altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1; b) la fornitura all'Iran di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento di prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate. 4.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 3. Articolo 4 nonies I divieti di cui all'articolo 4 octies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 4 decies 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di software per integrare i processi industriali, che è di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che è di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, sia esso originario o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2.   Sono altresì vietate: a) la fornitura all'Iran di assistenza o formazione tecnica e di altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1; b) la fornitura all'Iran di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento di prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 undecies I divieti di cui all'articolo 4 decies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 gennaio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti."; 4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a breve, medio o lungo termine a fornire sostegno finanziario per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, né gli Stati membri garantiscono o riassicurano tali impegni."; 5) è aggiunto l'articolo seguente: " COSTRUZIONE DI PETROLIERE Articolo 8 bis 1.   Fatto salvo l'articolo 4 octies, è vietata la costruzione o la partecipazione alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane. 2.   È vietato fornire assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane."; 6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1.   Al fine di impedire il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o il trasferimento a favore o da parte di cittadini degli Stati membri, di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, le istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano o continuano a partecipare ad operazioni con: a) banche domiciliate in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran; b) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran; c) succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran; d) enti finanziari non domiciliati in Iran, ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran, salvo previa autorizzazione di tali operazioni da parte dello Stato membro interessato in conformità dei paragrafi 2 e 3. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare le seguenti operazioni: a) operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari; b) operazioni relative a rimesse personali; c) operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione; d) operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione; e) operazioni concernenti una missione diplomatica o consolare o un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale; f) operazioni concernenti pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti dell'Iran, di persone o entità iraniane, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione. Per operazioni di cui alle lettere da a) ad e) di importo inferiore a 10 000 EUR non è necessaria alcuna autorizzazione o notifica. 3   I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran attraverso banche e istituzioni finanziarie iraniane per le operazioni di cui al paragrafo 2 sono trattati come segue: a) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 100 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; b) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 100 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 40 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse; c) altri trasferimenti di importo superiore a 10 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse. 4.   I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 sono trattati come segue: a) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; b) altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; c) altri trasferimenti di importo superiore a 40 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione si considera concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte. 5.   Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi che hanno effettuato o ricevuto, entro i cinque giorni lavorativi dall'effettuazione o dalla ricezione del trasferimento di fondi in questione. Fatte salve le disposizioni sullo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate trasmettono senza indugio tali informazioni sulle notifiche, ove opportuno, alle autorità competenti di altri Stati membri nei quali sono stabilite le controparti di tali operazioni."; 7) sono aggiunti gli articoli seguenti: "Articolo 18 bis A decorrere dal 15 gennaio 2013 è vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, incluso qualsiasi tipo di numero di registrazione e di identificazione. Articolo 18 ter 1   È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi iraniani. 2.   È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2."; 8) l'articolo 20 è così modificato: a) al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità di alto livello dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto o che forniscono loro assicurazioni o altri servizi essenziali, di cui all'elenco nell'allegato II. c) da altre persone e entità non menzionate dall'allegato I che forniscono sostegno al governo dell'Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all'elenco nell'allegato II."; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7.   Il paragrafo 1 non si applica: a) ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali; b) al rimborso, da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di crediti risultanti da un contratto o da un accordo conclusi da entità pubbliche o private iraniane prima dell'adozione della presente decisione, a condizione che il trasferimento o il rimborso siano stati autorizzati dallo Stato membro interessato."; c) i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi; d) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: "11.   Il paragrafo 7 fa salvi i paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 e l'articolo 10, paragrafi 3 e 4."; e) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «13.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II che sono titolari di diritti derivati dalla concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa di gas, nella misura in cui tali atti e transazioni abbiano a oggetto la partecipazione di tali entità a detto accordo. 14.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.».
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