Art. 1
In vigore dal 15 ott 2012
La decisione 2011/782/PESC è così modificata:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 2 bis
1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, in provenienza dalla Siria o originari della Siria.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all’acquisto, all’importazione o al trasporto dei beni di cui al paragrafo 1 in provenienza dalla Siria o originari della Siria.»;
2)
l’articolo 17 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 17 bis
1. Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l’accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines.
2. Il paragrafo 1 non si applica all’accesso agli aeroporti sotto la giurisdizione degli Stati membri dei voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines necessari per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.»;
3)
all’articolo 19 è inserito il paragrafo seguente:
«11. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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