Art. 1

In vigore dal 27 set 2012
La decisione 2010/573/PESC è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio alle persone responsabili di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell’allegato.»; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Tenuto conto degli sviluppi pertinenti nella Repubblica moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell’elenco riportato nell’allegato.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2.   La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 4) l’allegato I è soppresso; 5) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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