Art. 1
In vigore dal 27 set 2012
La decisione 2010/573/PESC è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio alle persone responsabili di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell’allegato.»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Tenuto conto degli sviluppi pertinenti nella Repubblica moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell’elenco riportato nell’allegato.»;
3)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
4)
l’allegato I è soppresso;
5)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:527:oj#art-1