Art. 2
In vigore dal 26 set 2012
L’ della decisione 2010/403/UE è modificato come segue:
a)
La lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macrozona Nord dell’Italia.»
b)
È aggiunto il seguente paragrafo:
«La direttiva 2004/17/CE si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macrozona Nord dell’Italia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:539:oj#art-2