Art. 1
In vigore dal 24 set 2012
Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono cancellate dall’elenco riportato nell’allegato II della decisione 2012/285/PESC. Tali persone sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato I della decisione 2012/285/PESC e le relative voci sono modificate conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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