Art. 1
In vigore dal 19 set 2012
1. Le seguenti misure, cui l’Austria ha dato esecuzione o intende dare esecuzione, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
a)
le ricapitalizzazioni del valore di 1 miliardo di EUR e 250 milioni di EUR effettuate dall’Austria a favore di Österreichische Volksbanken-AG;
b)
le garanzie di liquidità, per un importo di 3 miliardi di EUR, concesse dall’Austria a Österreichische Volksbanken-AG;
c)
la garanzia sulle attività, che alleggerisce di 100 milioni di EUR i requisiti patrimoniali, fornita dall’Austria a Österreichische Volksbanken-AG.
2. Fatte salve le condizioni di cui all’, l’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento sull’Unione europea.
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