Art. 5

Pianificazione e programmazione

In vigore dal 17 set 2012
Pianificazione e programmazione 1.   Le attività correlate alle statistiche europee sono determinate dal programma statistico europeo di cui all’ del regolamento (CE) n. 223/2009 e dal programma di lavoro annuale di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento. 2.   Le attività correlate ad altre statistiche sono oggetto di un esercizio di pianificazione e coordinamento gestito da Eurostat, mediante il quale esse vengono individuate. L’ambito di tale esercizio è limitato a tematiche sulle quali esiste un accordo tra i servizi della Commissione interessati ed Eurostat. 3.   Specifici accordi interservizi possono essere stipulati tra Eurostat e gli altri servizi della Commissione in merito a tali attività, incluse le attività riguardanti dati amministrativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:504:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo