Art. 1
In vigore dal 16 ago 2012
1. Il gruppo di prodotti «carta stampata» comprende tutti i prodotti di carta stampata il cui peso è costituito almeno per il 90 % di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione di libri, cataloghi, blocchi per annotazioni, opuscoli o formulari il cui peso è costituito almeno per l’80 % di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi componente cartacea del prodotto di carta stampata finito è considerata parte del prodotto di carta stampata.
2. Gli inserti fissati al prodotto stampato (non destinati ad essere rimossi) rispondono ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione. Gli inserti non fissati al prodotto di carta stampata (ad esempio volantini, adesivi rimovibili) ma venduti o forniti con esso, soddisfano i requisiti di cui all’allegato della presente decisione solamente se si intende apporvi il marchio Ecolabel UE.
3. Il gruppo di prodotti «carta stampata» non comprende:
a)
tessuto-carta stampato;
b)
prodotti di carta stampata per imballaggio e confezionamento;
c)
cartelline, buste, raccoglitori ad anelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:481:oj#art-1