Art. 1

In vigore dal 7 ago 2012
La validità della decisione 2012/96/UE e delle relative misure appropriate è prorogata fino al 20 agosto 2013. È tuttavia sospesa l’applicazione delle misure appropriate. Le misure appropriate sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi severamente. Tali misure saranno comunque riesaminate sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione. La lettera allegata alla presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe, signor Robert Mugabe, ed è inviata in copia al primo ministro Morgan Tsvangirai e al signor Welshman Ncube.
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Art. 1 Decisione (UE) 2012/470 — Testo vigente | Portale Normativo