Art. 3

Mandato

In vigore dal 25 lug 2012
Mandato Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di: a) contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell’UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo; b) contribuire all’attuazione degli orientamenti, strumenti e piani d’azione dell’Unione sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale; c) rafforzare il dialogo con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l’efficacia e la visibilità della politica dell’Unione in materia di diritti umani; d) contribuire ad una maggiore coerenza delle politiche e azioni dell’Unione nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, segnatamente apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell’Unione.
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Mandato (Art. 3 Decisione (UE) 2012/440) — Testo vigente | Portale Normativo