Art. 2

In vigore dal 25 lug 2012
1.   Le autorità francesi sono tenute a sospendere il versamento a favore dell’impresa FagorBrandt dell’aiuto di cui all’ della presente decisione fintantoché il recupero presso FagorBrandt dell’aiuto incompatibile oggetto della decisione 2004/343/CE della Commissione del 16 dicembre 2003 (61) non sarà effettivo. 2.   Il piano di ristrutturazione di FagorBrandt, quale comunicato alla Commissione dalla Francia il 6 agosto 2007, è eseguito integralmente. 3.   Il contributo proprio ai costi di ristrutturazione proposto da FagorBrandt, pari a 31,5 milioni di euro, dovrà essere incrementato di 3 190 878,02 euro, oltre agli interessi su tale somma maturati tra la concessione dell’aiuto italiano a favore di FagorBrandt e il 21 ottobre 2008. Detto aumento dovrà avvenire entro la fine del periodo di ristrutturazione dell’impresa, fissato per il 31 dicembre 2012. Le autorità francesi dovranno fornire la prova di tale aumento entro due mesi dalla scadenza del 31 dicembre 2012. 4.   FagorBrandt sospende la commercializzazione dei prodotti dei comparti freddo, cottura e lavastoviglie del marchio Vedette per un periodo di otto anni. 5.   Per garantire il rispetto delle condizioni stabilite ai paragrafi 1-4 del presente articolo, la Francia informa la Commissione, mediante relazioni annuali, in merito all’andamento della ristrutturazione di FagorBrandt, al recupero dell’aiuto incompatibile descritto al paragrafo 1, al pagamento dell’aiuto compatibile e all’attuazione delle misure compensative.
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/283 — Testo vigente | Portale Normativo