Art. 2
In vigore dal 23 lug 2012
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata al consorzio dell'UE per la non proliferazione, che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con il consorzio dell'UE per la non proliferazione.
Storico versioni
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