Art. 3

In vigore dal 23 lug 2012
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è pari a EUR 1 700 000. 2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l’UNODA. L’accordo prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/421 — Testo vigente | Portale Normativo