Art. 4

In vigore dal 23 lug 2012
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente C. ASHTON (1)  GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3. (2)  La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. PROTOCOLLO all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «Unione», da una parte, e IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, in prosieguo «Giordania», dall’altra, in appresso denominate «Parti», CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) Il Regno hascemita di Giordania ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra (1) (in prosieguo «accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2002. (2) Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. (3) In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica. (4) Il Consiglio, il 5 marzo 2007, ha espresso il proprio sostegno all’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della politica europea di vicinato di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità. (5) La Giordania ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione. (6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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