Art. 2

In vigore dal 17 lug 2012
Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi di partite di: a) sperma di animali delle specie ovina e caprina, accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013, conforme al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione; b) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013, conforme al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.
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