Art. 2

In vigore dal 16 lug 2012
Il termine ultimo per lo svolgimento delle elezioni legislative nella Repubblica di Guinea, come stabilito nelle misure appropriate specificate nell’allegato della decisione n. 2011/465/UE, nella colonna di sinistra dal titolo «Impegni del governo della Guinea» sotto «Prospetto degli impegni», è prorogato fino alla fine del 2012.
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