Art. 1
In vigore dal 16 lug 2012
Le voci per le persone e le entità che figurano nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/486/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:393:oj#art-1