Art. 15
Comunicazione di informazioni e documenti
In vigore dal 16 lug 2012
Comunicazione di informazioni e documenti
1. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUCAP NESTOR, informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell’EUCAP NESTOR, a norma della decisione 2011/292/UE.
2. L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’ONU e all’Unione africana (UA), in funzione dei bisogni operativi dell’EUCAP NESTOR, le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’EUCAP NESTOR, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’UA.
3. Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’EUCAP NESTOR, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
4. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUCAP NESTOR, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).
5. L’AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi summenzionati, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.
Storico versioni
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