Art. 2

In vigore dal 12 lug 2012
Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «carta da giornale», la carta utilizzata principalmente per la stampa di giornali e ottenuta da pasta da carta e/o da carta recuperata di peso compreso tra 40 e 65 g/m2; 2) «fibre recuperate», le fibre sottratte al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione oppure le fibre generate da insediamenti domestici o commerciali, industriali e istituzionali quali utilizzatori finali del prodotto, che non possono più essere utilizzate per lo scopo previsto.
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