Art. 1
In vigore dal 12 lug 2012
La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1), in Spagna è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
a)
l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato;
b)
l’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato;
c)
l’apparecchio denominato «Ultrafom 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato;
d)
l’apparecchio denominato «Automatic vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato;
e)
l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell’allegato;
f)
l’apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell’allegato;
g)
il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell’allegato.
Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:
a)
in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; nonché
b)
aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l’ora.
(*1)
GU L 299, del 16.11.2007, pag. 1.»
"
2)
L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:384:oj#art-1