Art. 1

In vigore dal 12 lug 2012
La decisione 2009/11/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1), in Spagna è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi: a) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato; b) l’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato; c) l’apparecchio denominato «Ultrafom 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato; d) l’apparecchio denominato «Automatic vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato; e) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell’allegato; f) l’apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell’allegato; g) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell’allegato. Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli: a) in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; nonché b) aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l’ora. (*1)   GU L 299, del 16.11.2007, pag. 1.» " 2) L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2012/384 — Testo vigente | Portale Normativo