Art. 3
In vigore dal 4 lug 2012
1. I programmi sono eseguiti in conformità del documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm e in conformità dei programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api presentati dagli Stati membri.
2. Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:
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entro il 1o marzo 2013 una relazione tecnica intermedia sulla prima visita prevista dai programmi per gli studi di sorveglianza, e
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entro il 31 ottobre 2013 una relazione tecnica finale sulla seconda e sulla terza visita di studio previste dai programmi per gli studi di sorveglianza,
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la relazione tecnica deve essere conforme al modello che verrà predisposto dalla Commissione in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api.
3. Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:
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entro il 31 dicembre 2013 una versione su carta e una versione elettronica della relazione finanziaria, redatta conformemente all'allegato II. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla domanda di rimborso sono trasmessi alla Commissione su richiesta.
4. I risultati degli studi sono messi a disposizione della Commissione e del laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api.
Storico versioni
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