Art. 1

In vigore dal 27 giu 2012
1.   L’Unione concede assistenza finanziaria a Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito per i loro studi scientifici sul virus di Schmallenberg come sintetizzato nell’allegato I. La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento a termini dell’articolo 75 del regolamento finanziario. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione a) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ogni Stato membro di cui al punto 1 per gli studi elencati all’allegato I e in conformità degli stanziamenti di cui all’allegato II per il periodo compreso fra il 1o aprile 2012 e il 31 dicembre 2013; b) non supera i seguenti importi: i) 438 615 EUR per il Belgio; ii) 595 883 EUR per la Germania; iii) 146 590 EUR per la Spagna; iv) 589 380 EUR per la Francia; v) 124 120 EUR per l’Italia, vi) 639 342 EUR per i Paesi Bassi; vii) 371 811 EUR per il Regno Unito; c) Belgio, Germania, Spagna, Francia. Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, ovvero (nel caso che gli studi scientifici siano effettuati da più Stati membri in consorzio) lo Stato membro coordinatore come da allegato I, presenta alla Commissione: — una relazione tecnica interinale per progetto non oltre il 31 marzo 2013, — una relazione tecnica finale per progetto non oltre il 31 marzo 2014, d) Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito presentano alla Commissione: — una versione cartacea e una versione elettronica della relazione finanziaria redatta in conformità dell’allegato IV non oltre il 31 marzo 2014. I documenti giustificativi contenenti tutte le spese relative alla richiesta di rimborso vanno mandati alla Commissione su richiesta, e) il risultato degli studi va messo a disposizione della Commissione, di tutti gli Stati membri e dell’EFSA e presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
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Art. 1 Decisione (UE) 2012/349 — Testo vigente | Portale Normativo