Art. 1
In vigore dal 27 giu 2012
1. L’Unione concede assistenza finanziaria a Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito per i loro studi scientifici sul virus di Schmallenberg come sintetizzato nell’allegato I. La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento a termini dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
2. Il contributo finanziario dell’Unione
a)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ogni Stato membro di cui al punto 1 per gli studi elencati all’allegato I e in conformità degli stanziamenti di cui all’allegato II per il periodo compreso fra il 1o aprile 2012 e il 31 dicembre 2013;
b)
non supera i seguenti importi:
i)
438 615 EUR per il Belgio;
ii)
595 883 EUR per la Germania;
iii)
146 590 EUR per la Spagna;
iv)
589 380 EUR per la Francia;
v)
124 120 EUR per l’Italia,
vi)
639 342 EUR per i Paesi Bassi;
vii)
371 811 EUR per il Regno Unito;
c)
Belgio, Germania, Spagna, Francia. Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, ovvero (nel caso che gli studi scientifici siano effettuati da più Stati membri in consorzio) lo Stato membro coordinatore come da allegato I, presenta alla Commissione:
—
una relazione tecnica interinale per progetto non oltre il 31 marzo 2013,
—
una relazione tecnica finale per progetto non oltre il 31 marzo 2014,
d)
Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito presentano alla Commissione:
—
una versione cartacea e una versione elettronica della relazione finanziaria redatta in conformità dell’allegato IV non oltre il 31 marzo 2014. I documenti giustificativi contenenti tutte le spese relative alla richiesta di rimborso vanno mandati alla Commissione su richiesta,
e)
il risultato degli studi va messo a disposizione della Commissione, di tutti gli Stati membri e dell’EFSA e presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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